Rifiuti

 La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006, che ha abrogato il "Decreto Ronchi"; l'ultimo correttivo (D.Lgs.n.205/2010) ha recepito la Direttiva 2008/98/CE.

Definizione di rifiuto

"Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"

I rifiuti si classificano, in base all'origine, in urbani e speciali. Per l'identificazione dei rifiuti si fa riferimento all'Elenco CER, in vigore dal 01/01/2002 ed armonizzato nella legislazione italiana dalla direttiva del Ministero dell'ambiente del 09/02/2002.


RAEE =  Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

In ottemperanza al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (che ha recepito  le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE), relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti, dal 2007 è attivo il Sistema consortile gestito dal Centro di Coordinamento RAEE.

Inoltre, con l'adozione del DM n. 65 del 8 marzo 2010  sono state introdotte delle modalitá semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. Per cui sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali :

  • distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali;
  • trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
  • installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali.

 

Centri di raccolta

L'art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006  definisce il centro di raccolta come area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori, per il trasporto degli stessi agli impianti di recupero e smaltimento.

Il centro di raccolta è quindi una  della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ed è soggetta all'iscrizione (categoria 1) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (delibera n. 2 del 20 luglio 2009)La materia è disciplinata dal  DM 13/05/2009 che ha apportato  modifiche sostanziali al precedente DM 08/04/2008.

 

 

 


Ultimo aggiornamento : 25/01/2012  
A cura di : SGQAS -1  

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